a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e
di singoli beni; b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa' commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3. Ai soli iscritti nella Sezione "A" Commercialisti dell'Albo e' riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita':
a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorita' giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b) le valutazioni di azienda;
c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonche' l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti, nonche' di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;
g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonche' la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
l) l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
m) l'attivita' di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati;
p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti:
q) le attivita' previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo.
4. Agli iscritti nella Sezione "B" Esperti contabili dell'Albo e' riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita':
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle
societa' di capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
c) rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali;
d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;
((f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.))
Più recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012 della Corte di Cassazione ha sancito quanto segue:
“Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolamente abilitato“.
Pertanto, chi esercita le attività riservate agli iscritti all'ODCEC svolge abusivamente un'attività professionale regolamentata è soggetto a condanne penali.
Nel menù a sinistra potete selezionare i vari titoli professionali: Commercialista ( Dottore e Ragioniere iscritti alla Sezionr "A" dell'Ordine ), Esperto Contabile (scritti alla Sezione "B" dell'Ordine) e Revisore Legale.
Il Commercialista, frequentemente ma non doverosamente, è anche un Revisore Legale iscritto presso l'apposito Elenco tenuto presso il Ministero. E' per questo motivo che inseriamo un appprofondimento anche per questa professione.