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il Commercialista


Il DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. 139 regola la professione del Commercialista, titolo utilizzabile esclusivamente dagli iscritti all'Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC).                 - Ne riportiamo un breve stralcio, relativo alle attività professionali. -

Al Commercialista, la legge riserva le seguenti attività professionali:
a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
   b) le perizie e le consulenze tecniche;
   c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
   d)  la  verificazione  ed  ogni  altra  indagine  in  merito alla attendibilita'  di  bilanci,  di  conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
   e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
   f)   le   funzioni  di  sindaco  e  di  revisore  nelle  societa' commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
 3.  Ai  soli  iscritti  nella Sezione "A" Commercialisti dell'Albo e' riconosciuta  competenza  tecnica  per  l'espletamento delle seguenti attivita':
   a)  la  revisione  e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito  ai  bilanci  di  imprese  ed  enti,  pubblici  e privati, non soggetti  al  controllo  legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta  dall'autorita'  giudiziaria,  amministrativa o da privati, anche  ai  fini  dell'accesso  e  del  riconoscimento di contributi o finanziamenti  pubblici,  anche  comunitari,  nonche' l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
   b) le valutazioni di azienda;
   c)  l'assistenza  e  la  rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione  tributaria  di  cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
   d)  l'incarico  di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore    nelle    procedure    concorsuali,    giudiziarie    e amministrative,  e  nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonche'  l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
   e)  le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di  controllo  o  di  sorveglianza,  in  societa'  o enti, nonche' di amministratore,  qualora  il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
   f)  le  funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;
   g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria  aventi  ad  oggetto  titoli  di  emittenti  quotate  che contengono  previsioni  sull'andamento  futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
   h)  la  valutazione, in sede di riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
   i)  il  compimento  delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili,  nonche'  la  formazione  del progetto di distribuzione, su delega   del   giudice   dell'esecuzione,   secondo  quanto  previsto dall'articolo  2,  comma  3,  lettera  e), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
   l) l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
   m)  l'attivita' di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e  di  asseverazione  dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
   n)   il   monitoraggio   ed   il   tutoraggio  dell'utilizzo  dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
   o)  la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali  e  di  sostenibilita'  delle imprese e degli enti pubblici e privati;
   p)  la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti:
   q) le attivita' previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo.
 4.  Agli  iscritti  nella  Sezione "B" Esperti contabili dell'Albo e' riconosciuta  competenza  tecnica  per  l'espletamento delle seguenti attivita':
   a)  tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo  della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle
societa' di capitali;
   b)  elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
   c) rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli studi  di  settore e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali;
   d)  la  funzione  di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
   e)  la  revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
   f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti  e  documenti  per  i  quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale,  ai  sensi  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico  delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;
   ((f-bis)  l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo e di impresa, di cui all'articolo  34,  comma  4,  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.241.))

Più recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012 della Corte di Cassazione ha sancito quanto segue:
“Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolamente abilitato“.
Pertanto, chi esercita le attività riservate agli iscritti all'ODCEC svolge abusivamente un'attività professionale regolamentata è soggetto a condanne penali.

Nel menù a sinistra potete selezionare i vari titoli professionali: Commercialista ( Dottore e Ragioniere iscritti alla Sezionr "A" dell'Ordine ), Esperto Contabile (scritti alla Sezione "B" dell'Ordine) e Revisore Legale.
Per esaminare nel dettaglio i differenti titoli pressionali è possibile consultare la normativa di riferimento per gli iscritti all'ODCEC.

Vi invitiamo a verificare che il soggetto a cui avete affidato la gestione della vostra azienda, sia un professionista effettivamente iscritto all'ODCEC: è sufficente consultare l'elenco degli iscritti presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il Commercialista, frequentemente ma non doverosamente, è anche un Revisore Legale iscritto presso l'apposito Elenco tenuto presso il Ministero. E' per questo motivo che inseriamo un appprofondimento anche per questa professione.


 
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